Statuto dell'Associazione AGASI

(Approvato Dicembre 2000)

Scopi e composizione dell'Associazione

Art. 1 In conformità alla legge del 1 luglio 1901 e al decreto del 16 agosto 1901, è costituita, tra coloro che sottocrivono il presente statuto, un'associazione denominata: "Associazione dei Genitori degli Alunni della Sezione Italiana del Liceo Internazionale di Ferney-Voltaire"(A.G.A.S.I.).

Art 2 L'associazione si propone di:

· promuovere ed assicurare la formazione, l'educazione e le attività culturali e sportive degli alunni della sezione italiana del Liceo e Collegio Internazionale di Ferney-Voltaire e del corso elementare;

· partecipare alla vita del Liceo-Collegio;

· cooperare con tutte le persone fisiche e giuridiche francesi, italiane o straniere in tutte le iniziative che si prefiggano di migliorare le condizioni di studio degli alunni della sezione, compresi gli allievi del corso elementare;

· assicurare presso le pubbliche autorità qualsiasi intervento ritenuto utile;

· L'AGASI è indipendente da qualsiasi gruppo politico o religioso; ciò che non esclude contatti con tutte quelle organizzazioni che si prefiggono iniziative di promozione sociale, culturale o sportiva che non contrastino o impediscano all'associazione di perseguire i propri obbiettivi;

· fare riconoscere dagli organi competenti la formazione degli alunni della sezione italiana valida a tutti gli effetti in Francia, in Italia ed in tutta Europa.

Art. 3 La sede dell'associazione è presso il Liceo Internazionale: 1, Avenue des Sports - 01210 Ferney-Voltaire. Potrà essere trasferita altrove su decisione del Consiglio di Amministrazione, ratificata dall'Assemblea Generale.

Art. 4 Sono membri dell'associazione tutti i genitori o tutori degli alunni della sezione italiana del Liceo (e Collegio) Internazionale di Ferney e del corso elementare. A nessun titolo possono far parte di detta Associazione gli insegnanti operanti nella Sezione italiana, eccetto nel caso in cui fossero contemporaneamente genitori di allievi frequentanti la Sezione medesima.

I genitori di ex-alunni possono, se lo desiderano, continuare a far parte dell'Associazione a titolo di membri onorari non sottoposti al pagamento della quota associativa.

Art. 5 La qualità di membro dell'associazione si perde per:

· dimissioni;

· su proposta del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea Generale, nel corso della quale l'interessato ha diritto alla parola;

· perdita da parte dei figli della condizione di alunni della sezione italiana;

· per il non pagamento della quota associativa.

Art. 6 Il tempo di durata dell'associazione è illimitato.

Art. 7 I fondi dell'associazione saranno costituiti:

· dalle quote associative;

· dagli introiti delle attività culturali o sportive organizzate in favore della sezione;

· dai contributi di qualsiasi organismo pubblico o privato;

· da qualsiasi altra sovvenzione non contraria alle leggi in vigore.

Gestione e funzioni

Art. 8 L'associazione sarà gestita da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri, eletti, per due anni, dall'Assemblea Generale. Tutti i membri potranno essere rieletti.

Art. 9 Il Consiglio di Amministrazione eleggerà al proprio interno una giunta composta da:

· un Presidente;

· un segretario con funzioni di Vicepresidente;

· un tesoriere;

· quattro consiglieri.

Art. 10 Il Consiglio di Amministrazione si riunirà almeno una volta a trimestre, su convocazione del presidente o su richiesta di un terzo dei suoi membri. Le decisioni saranno prese a maggioranza dei voti. Ogni membro del Consiglio che, senza giustificazione, non parteciperà a tre riunioni successive sarà considerato dimissionario.

Art. 11 L'Assemblea Generale Ordinaria, composta da tutti i membri dell'Associazione, si riunirà obbligatoriamente nel corso del primo trimestre di ciascun anno scolastico. La data sarà scelta dal Presidente. I membri dell'associazione saranno convocati dal segretario almeno quindici giorni prima della data. Sulla convocazione figurerà l'ordine del giorno. Il tesoriere darà conto della propria gestione e esporrà il bilancio all'assemblea. Il presidente esporrà le attività realizzate e quelle in corso e definirà gli orientamenti e i progetti dell'associazione.

Dopo la discussione dei punti all'ordine del giorno, si procederà alla votazione per il rinnovo dei membri del Consiglio di Amministrazione, come previsto dall'art.8. Perché l'Assemblea sia regolarmente costituita è necessaria la partecipazione di almeno la metà più uno dei suoi membri. Ogni decisione sarà adottata a maggioranza dei presenti. Ogni famiglia potrà esprimere un solo voto, fermo restando che alla Assemblea Generale potranno assistere, se lo desiderano, entrambi i genitori.

Art. 12 L'Assemblea Generale Straordinaria potrà essere convocata dal presidente quando lo ritenga necessario o quando almeno un terzo dei membri lo richieda. L'Assemblea Generale Straordinaria si occuperà soltanto delle questioni previste dall'ordine del giorno.

Modifiche e dissoluzione

Art. 13 Le modifiche al presente statuto saranno proposte dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea Generale. Per l'adozione delle modifiche sarà necessaria la presenza della metà dei membri dell'associazione. Le decisioni saranno prese a maggioranza dei presenti.

Art. 14 Il Consiglio di Amministrazione potrà dotarsi di un proprio regolamento interno, dopo che sia stato approvato dall'Assemblea Generale. Questo regolamento interno potrà servire a fissare diversi punti non previsti dallo statuto, in particolare quelli che si rifescono all'amministrazione interna dell'associazione.

Art. 15 Lo scioglimento dell'associazione sarà proposto dal Consiglio di Amministrazione, deliberato e deciso da un'Assemblea Generale convocata espressamente a questo scopo.

All'Assemblea dovranno essere presenti o rappresentati i due terzi dei membri dell'associazione. Se non si raggiunge tale numero l'Assemblea si riunirà in seconda convocazione entro un mese e sarà valida a prescindere dal numero dei presenti. In ogni caso lo scioglimento non può essere pronunciato senza la maggioranza dei due terzi dei membri presenti.

Art. 16 In caso di scioglimento sono nominati dall'Assemblea uno o più liquidatori. I beni dell'associazione saranno donati ad altra associazione che persegua gli stessi fini.